Art. 14.
(Norme finanziarie).

      1. Per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la promozione dell'arte di strada, con una dotazione annua di 12.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007.

 

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      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 12.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.